Art. 2.
(Modifica all'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006).
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:
«2-bis. Il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, è accompagnato da un
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equivalente livello di definizione con riferimento alla pianificazione della sicurezza, comprensivo della stima degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo posto a base della gara conseguente».